Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Legge del 06 dicembre 1991
Legge quadro sulle Aree Protette
(G.U. della Repubblica Italiana n. 292 - Supplemento Ordinario - del 13 dicembre 1991)
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TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità e ambito della legge
Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette
Art. 3 - Comitato per la aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette
Art. 4 - Programma triennale per le aree naturali protette
Art. 5 - Attuazione del programma; poteri sostitutivi
Art. 6 - Misure di salvaguardia
Art. 7 - Misure di incentivazione
TITOLO II - Aree naturali protette nazionali
Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali
Art. 9 - Ente parco
Art.10 - Comunità del parco
Art.11 - Regolamento del parco
Art.12 - Piano per il parco
Art.13 - Nulla osta
Art.14 - Iniziative per la promozione economica e sociale
Art.15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi
Art.16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali
Art.17 - Riserve naturali statali
Art.18 - Istituzione di aree protette marine
Art.19 - Gestione delle aree protette marine
Art.20 - Norme di rinvio
Art.21 - Vigilanza e sorveglianza
TITOLO III - Aree naturali protette regionali
Art. 22 - Norme quadro
Art. 23 - Parchi naturali regionali
Art. 24 - Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale
Art. 25 - Strumenti di attuazione
Art. 26 - Coordinamento degli interventi
Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza
Art. 28 - Leggi regionali
TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta
Art. 30 - Sanzioni
Art. 31 - Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale
Art. 32 - Aree contigue
Art. 33 - Relazione al Parlamento
Art. 34 - Istituzione di parchi e aree di reperimento
Art. 35 - Norme transitorie
Art. 36 - Aree marine di reperimento
Art. 37 - Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i
beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale
Art. 38 - Copertura finanziaria
Art. 1 - Finalità e ambito della legge
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi
internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette,
al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e
ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti
ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti
finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e
panoramici, di pro cessi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree
naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di
attività produttive compatibili .
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano
forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 Luglio 1977, n.616 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o
più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni
fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello
Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da
tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono,
nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei
luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una
o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più
ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le
riserve naturali possono essere statali o regio nali in base alla rilevanza degli interessi in esse
rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del
protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5
marzo 1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni
per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle
convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora
rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle
norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le
procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 Agosto 1981, n.453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate,
qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, d'intesa con le stesse.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale
sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
Art. 3 - Comitato per la aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette
1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito
dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile,
per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o
assessori delegati, designati per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano,
con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area
protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente
con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del l'ambiente, previa
deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989,
n.183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati
disponi bili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge,
ivi compresi quelli della carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971,
n.1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di
vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro
dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992,
lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione della aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui
all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive
per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione
delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il
Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta",
costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia
di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre
scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettiva mente
presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione
zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di
nomi proposta dai presidenti del parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è
autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia
di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del
servizio Conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta
da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari
regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei
Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita
con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del
contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di
durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n.428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n.497.
Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato,
disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è
autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.
Art. 4 - Programma triennale per le aree naturali protette
1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla
base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle
disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato: a) specifica i territori che formano oggetto
del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali
individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria
delimitazione dei confini; b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per
l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree
stesse; c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio
finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili,
condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla
protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il
restauro e l'informazione ambientali; d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree
naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi
all'istituzione di dette aree e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato,
le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di
loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale
delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere;
2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
dicembre 1982, n.979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree
naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a
carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità
esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese,
eventualmente promosse dal Ministro del l'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici
metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tute la dell'ambiente di
cui alla legge 28 agosto 1989, n.305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la
concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del
Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi
comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per
l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato,
tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste
elettorali.
6. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente
presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il
programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata
triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo
programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma
9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le
altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle
degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnicoscientifici
esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero
dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività
connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed
educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui
all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per
acquisti, espropriazioni ed indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi con nessi a misure
provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la
valorizzazione e la fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire
110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.
Art. 5 - Attuazione del programma; poteri sostitutivi
1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e pro pone al Comitato le
variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne
gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempi menti e le
misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del
Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche
attraverso la nomina di commissari ad acta.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e
rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che
attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente
secondo le modalità indicate dal Comitato.
3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a
carico dello Stato.
Art. 6 - Misure di salvaguardia
1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive
competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di
esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati
dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal
presente comma la proposta di istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia
devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del
provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della
legge 8 luglio 1986, n.349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica
nazionale ed internazionale, nonché dal l'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.59.
2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano
direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure
eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui
all'articolo 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e,
per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati,
l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento
dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere
sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità
istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con
provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in
questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare
l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n.457, dandone comunicazione al Ministro del l'ambiente e alla regione
interessata.
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano
i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della
legge 3 marzo 1987, n.59.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei
luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese
dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare
dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata
l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di
riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere
inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di
cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n.47, ovvero
avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4
dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal
Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
Art. 7 - Misure di incentivazione
1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un
parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco
naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e
regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei
seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli
articoli 12 e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e
forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e
altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che
intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco
nazionale o naturale regionale.
TITOLO II - Aree naturali protette nazionali
Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali
1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e
delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia
autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto
speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino
alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai
sensi dell'articolo 6.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla
istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.
Art. 9 - Ente parco
1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del
parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori del conti;
e) la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte
il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco ne coordina l'attività,
esplica le funzioni che gli sono delegate dai Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed
indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate
per le atti vità in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del
parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:
a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n.349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana,
dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi
con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero
superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro
dell'ambiente.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta
esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le
funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi
componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci
che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti
e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano
pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è
adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione
popolare, le forme di pubblicità degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo
le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco,
approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori
dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra
funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in
qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli
ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il Ministero
dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per
non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore
di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima
applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto
privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale,
anche se non iscritti nell'elenco.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati
una sola volta.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; essi si
intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il
personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di
personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei
contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agri colo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per
problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.
Art.10 - Comunità del parco
1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei
comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo
parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano
pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il
proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal
Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un
terzo dei suoi componenti.
Art. 11 - Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consenti te entro il territorio del parco
ed è adottato dall'Ente parco, anche con testualmente all'approvazione del piano per il parco di cui
all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'artico lo 1 e il rispetto delle
caratteristiche proprie di ogni parco, il regola mento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con
particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori
di handicap e anziani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare
riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvopastorali,
non ché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare
l'equilibrio naturale
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente
parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alte razione dei cicli
biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se
non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per
quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente
parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo
espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le
consuetudini locali. Eventuali diritti esclusi vi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di
prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad
istanza dell'Ente parco.
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo
parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale
termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso
inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del
Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
Art. 12 - Piano per il parco
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo
strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare,
disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle
varie aree o parti del piano
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e
strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei, centri di
visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve
integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate,
nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere
di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive
tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di
gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione
delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in
conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali
ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e
raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono
ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31
della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d)
aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente
modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le
finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività
locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle
finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti
gli enti locali.
4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità
montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i
successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco
esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la
regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto con cerne
le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i
comuni interessati per quanto con cerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana
il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi
dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da
rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il
quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in
questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la
questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione
inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad
acta.
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato
con identica modalità almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità
per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o
urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale
della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 13 - Nulla osta
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del
parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le
disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente
impugna bile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente
parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime
modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle
associazioni di protezione ambientale individua te ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo
ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del
parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al
richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del
nulla osta.
Art. 14 - Iniziative per la promozione economica e sociale
1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la
Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle
collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano
pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti
chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di
programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla
regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi
dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro
dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei
ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati
ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio
energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da
concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni,
l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro
silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra
iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del
turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi
diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in
particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere al mezzo di specifiche convenzioni
l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di
qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di
formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la
stessa procedura della sua formazione.
Art.15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi
1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili
compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione
di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla
base di principi equitativi. I vincoli, tempora nei o parziali, relativi ad attività già ritenute
compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli
svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di
attuazione del presente comma.
3. L'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli
indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti
reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e
b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla noti fica della proposta di
alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione
del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non
provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco
può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei
confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione
adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un
apposito programma, con opportune priorità.
Art. 16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'arti colo 3 della legge 2 agosto
1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le
altre entrate derivanti dai servizi resi
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.
2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici,
nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla
normativa per la disciplina del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta del valore
aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n.24 senza l'obbligo dei registratori di cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.
Art. 17 - Riserve naturali statali
1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare
i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le
finalità istitutive ed vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono
conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i
principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il
relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal
decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono vietati in particolare:
a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi
b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli
organi responsabili della gestione della riserva.
Art.18 - Istituzione di aree protette marine
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina
mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì
il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta,
ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi
cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio
marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1
miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Art.19 - Gestione delle aree protette marine
1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso
1' Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine,
l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da
stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di con certo con il Ministro della marina mercantile,
la gestione dell'area pro tetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o
associazioni riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la
gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In
particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4.1 divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile,
sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che
disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere
concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro
della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno
parte della medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
Art. 20 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le
disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 21 - Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è
esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal
Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.
2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è
esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni all'attuale
pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo
medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono individuate le strutture
ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto
la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto
determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché
di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco
possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli
ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la
qualifica di guardia giurata. Fino all'emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il
Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente,
d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è
esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.
TITOLO III - Aree naturali protette regionali
Art. 22 - Norme quadro
1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di
istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai
sensi del l'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto
dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un
documento di indi rizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla
perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli
effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il
parco di cui all'articolo 25
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo
11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari monta ne, anche associate fra loro,
qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali
costituenti patrimonio delle comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la
partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli
atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto
i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un
utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni
interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva
naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo
eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.
Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora
non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza
dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da
persone da esso autorizzate.
Art. 23 - Parchi naturali regionali
1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo
di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di
salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il
parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine
possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od
organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco,
esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati,
nonché con comunioni familiari montane.
Art. 24 - Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale
1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede,
con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa indicando i criteri per la composizione
del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del
presidente e del direttore, la composizione ed i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli
organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli
organi statutari, la costituzione della comunità del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal
Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di
personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
Art. 25 - Strumenti di attuazione
1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il
piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione.
Esso ha valore anche di piano paesisti co e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i
piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del
regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali
interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal
fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività
compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere
espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere
annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono
concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a
qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti
l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la
gestione.
Art. 26 - Coordinamento degli interventi
1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale
di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali
aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli
interventi da realizza re per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando
le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le
modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.
Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si
tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per
l'esercizio della vigilanza.
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la
sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo
predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 28 - Leggi regionali
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro
legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.
TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta
1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga
esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata
sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione
di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente,
del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie
vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione
provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo,
terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e
recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti
dolosi o colposi che possano compromette re l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e
ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi
lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.
Art. 30 - Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e
con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n.689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del
codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la
continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto
adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla
riduzione in pristino del l'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del
danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca
delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto non in contrasto
con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul
diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei
regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle
disposizioni di leggi regionali che prevedo no misure di salvaguardia in vista della istituzione di
aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regio nali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i
divieti di cui all'articolo 17, comma 2.
Art. 31 - Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183, del Corpo
forestale dello Stato, le riserve natura li statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione
dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle
riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del
1989, la composizione e le funzioni dell' exAzienda di Stato possono essere disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di con
certo con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i
primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n.124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree
individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la
proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un
completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei
trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616.
3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o vengano a
ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente
parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione
dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività
produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente
ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 32 - Aree contigue
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali
interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della
pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree
protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si
trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al
terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia
controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua,
gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del
patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti
riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria
competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli
articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale
protetta.
Art. 33 - Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività
degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.
Art. 34 - Istituzione di parchi e aree di reperimento
1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2 comma 7, il Parco Nazionale
del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna
non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure
di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti
Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il
quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2
sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi
tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti
locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello
stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti
dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro
dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.
4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro
dell'ambiente ai sensi del comma 3.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni della presente legge.
6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come
prioritarie aree di reperimento le seguenti:
a) Alpi Apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e
Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l)Alta Murgia.
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.
8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma
6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse
naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle
opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione
e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di
aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio
nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali
interessati.
10. per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20
miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10
miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.
Art. 35 - Norme transitorie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si
provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco
Nazionale d'Abruzzo, del Parco Nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto
speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare
riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si
provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono
essere informate ai principi generali della presente legge.
2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità
degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la
gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria
sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione
scientifica non ché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo
1988, n.67, e dall'articolo 10 della legge 28 Agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della
presente legge utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in
quanto compatibili.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate
provvedono, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, all'istituzione del parco naturale interregionale
del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n.305, in conformità delle
risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13
Settembre 1988. Qualora l'in tesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede all'istituzione
di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.
5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui
all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese
(Monti Arioso Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale,
per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della
presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite,
secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini
della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.
8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi
per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1 993.
9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5
miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.
Art. 36 - Aree marine di reperimento
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4 possono essere istituiti parchi
marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone Talamone
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del Comune della
Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco Marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara
ee) Capo Carbonara.
2. La Consulta per la difesa del mare, può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della
legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi
marini o riserve manne.
Art. 37 - Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante
interesse paesaggistico e naturale
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis.Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di
fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono
attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la
valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939,
n.1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o
assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge
e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n.431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché
allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di
destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva
autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati,
determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata
comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle
agevolazioni, dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il
pagamento dell'imposta e dei relativi accessori
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale
come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e
fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale
cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili
vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri
1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in
base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze,
vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente
articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le
erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione
concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta
dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari ".
2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25
per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente
organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico
erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo
gratuito da persone fisiche e giuridiche dello Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere
a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti
immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi
relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo
dell'inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la
donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene ne!la sua integrità, per il
godimento delle presenti e delle future generazioni.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n.512, sono accordate nel caso di
trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939
effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire
100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".
5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari
del presente articolo.
Art. 38 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1 991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre
riserve naturali".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero
dell'ambiente".
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno
degli anni 1991,1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ".
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno
1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 -1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre
riserve naturali".
6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno
1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre
riserve naturali".
9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno
1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-
1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riser ve
naturali".
10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno
1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-
1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve
naturali".
11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno
1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede
mediante corri spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-
1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve
naturali".
12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9,
dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi
al triennio
1991-1993, saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362.
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.


